Statuto

Una Rotonda è di facile accesso, ben delimitata, ma senza cancelli di esclusione. Una Rotonda ha un centro che serve come riferimento fondamentale, ma la vita si svolge tutta nella sua periferia. Una Rotonda non ha mai l'obiettivo di trattenere al suo interno, semmai di inviare altrove. In questa Rotonda ci sono precedenze da rispettare: i poveri.

 

 

STATUTO 

dell'associazione "LA ROTONDA A.P.S.", 

 

Art. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata. 

È costituita l'associazione 

"LA ROTONDA A.P.S." 

(di seguito l'"Associazione"). 

L’Associazione ha sede in Comune di Baranzate, via Merano n. 6.

Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto. Il consiglio direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso comune, informando in tempi congrui tutti gli associati ed istituire sedi secondarie anche in altri Comuni, purché all’interno della Regione Lombardia.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali 

L’Associazione persegue, nell’ambito della Regione Lombardia, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, nel rispetto e con le modalità previste dalla legge:

* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

* interventi e prestazioni sanitarie;

* prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

* agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

* organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

* perseguimento di finalità socio-educative, diffondendo una visione del mondo come comunità di persone e di popoli che si attivano per promuovere una nuova cultura solidale ed educativa del dialogo, della convivialità, del lavoro, della giustizia e della pace;

* diffusione della cultura della parità;

* promozione di autentici rapporti di amicizia e di collaborazione, materiale e non, tra le diverse fasce di età, con le diverse etnie presenti sul territorio, con le popolazioni di Paresi in difficoltà;

* promozione di varie attività di sensibilizzazione che mirino a formare cittadini del mondo, di promozione sociale, culturale, sportiva, socio-assistenziale, ricreativa, di formazione della persona, utili alla crescita umana e cristiana del territorio ed al sostegno della famiglia in tutte le varie fasi della vita;

* accompagnamento e la crescita delle nuove generazioni, sviluppando nuove opportunità di coinvolgimento, di partecipazione, favorendo l’impegno culturale-sociale ed intervenendo in tutti i diversi contesti di interesse;

* inserimento lavorativo di giovani e adulti;

* cura e accompagnamento delle situazioni di disagio;

* progetti di prevenzione, accompagnamento scolastico e di recupero del disagio giovanile, mediante la creazione di centri di aggregazione, luoghi di accoglienza;

* promozione in proprio e sostegno di iniziative, eventi ed azioni sul territorio a carattere culturale, ricreativo e socio-educativo;

* sportelli di ascolto e progetti di sostegno a diverse situazioni relative al mondo della grave emarginazione e del carcere;

* sostegno della maternità e delle famiglie in difficoltà;

* scuole di italiano per stranieri;

* corsi di aggiornamento, itinerari formativi specifici;

* gestione in proprio o in rete con altre realtà del territorio di spazi di pubblica utilità;

* progetti di inserimento lavorativo;

* laboratori manuali di vario genere;

* promozione, realizzazione e sostegno di progetti missionari e internazionali;

* gestione di progetti di accoglienza e ospitalità reciproca;

* partecipazione a momenti di sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell’intercultura, dell’ambiente e della pace;

* stampa e divulgazione di materiale, informazioni, giornali, bollettini, studi, ricerche, atti di convegni e seminari, libri e documenti;

* organizzazione di incontri, conferenze, convegni, congressi, meeting, corsi di formazione ed aggiornamento;

* pellegrinaggi, campi-scuola, centri estivi, weekend informativi;

* cineforum, dibattiti, proiezioni, manifestazioni;

* attività musicali, teatrali, sportive;

* raccolta di fondi, donazioni, contributi sia da soci che da singoli;

* gestione di case vacanze per campi- scuola direttamente promossi o indirettamente ospitati dall’associazione;

* coordinamento con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche che private che perseguano finalità analoghe;

* svolgimento di attività di natura commerciale, ove permesse e nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

 

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati 

Il termine associati indica le persone che, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

Sono associati:

* i fondatori dell’Associazione;

* coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.

Il numero degli associati deve essere almeno pari a quello eventualmente previsto da disposizioni legislative e/o regolamentari.

Il consiglio direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione: essi hanno i medesimi diritti attribuiti agli altri associati dal presente statuto, ma non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

In particolare gli associati hanno diritto di:

* frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall’Associazione stessa;

* se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, partecipare all’assemblea;

* se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e se maggiorenni, intervenire e votare nell’assemblea;

* conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

* proporre progetti ed iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;

* consultare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.

Gli associati sono tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal consiglio direttivo, che deve essere versata almeno 30 (trenta) giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

 

Art. 4) Volontari 

L’Associazione si avvale in modo prevalente nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari propri associati che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari sono iscritti in un apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

 

Art. 5) Ammissione degli Associati 

Coloro che vogliono entrare a far parte dell’Associazione ne fanno domanda all’organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia l’organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi all’interessato. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

 

Art. 6) Recesso ed esclusione 

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, si perde in caso di decesso (per i soci che sono persone fisiche); l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto al momento della ricezione della comunicazione da parte del consiglio direttivo, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del consiglio direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea, che, in contradditorio, devono decidere in via definitiva nella prima riunione.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica al socio del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazione per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso. 

 

Art. 7) Organi dell'Associazione 

Sono organi dell’Associazione:

a) l’assemblea;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente ed il vice presidente;

d) l’organo di controllo. 

 

Art. 8) Assemblea 

A) Funzioni 

L’assemblea:

– nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, dell’organo di controllo e il revisore;

– approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;

– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

– approva i regolamenti;

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. 

B) Convocazione 

L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo:

* almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere;

* ogniqualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità;

* quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione. 

C) Diritto di intervento e di voto 

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti gli associati purché in regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento 

L’assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del consiglio direttivo o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’assemblea e affisso presso la sede sociale.

Il presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

E) Quorum costitutivo e deliberativo  

L’assemblea è validamente costituita:

(i) in prima convocazione qualora intervenga almeno la metà degli associati aventi diritto di voto;

(ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L’assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto:

(i) in prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;

(ii) in seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti ed occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

 

Art. 9) Consiglio direttivo 

A) Funzioni 

Il consiglio direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione: è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Spetta al consiglio direttivo di:

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

– convocare l’assemblea;

– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;

– eleggere al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;

– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;

– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

– deliberare la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; 

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione 

Il consiglio direttivo si compone di un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) ad 9 (nove) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I consiglieri sono scelti fra gli associati persone fisiche e durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I consiglieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;

– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

Dalla carica di consigliere si decade per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. I consiglieri decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio direttivo, senza giustificato motivo;

- mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell’Associazione.

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esistenza della causa di decadenza.

All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda e deve essergli concesso un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni a sua discolpa.

Se vengono a mancare uno o più amministratori il consiglio direttivo provvede alla sua/loro sostituzione, attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento del numero dei non eletti o di assenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l’intero consiglio direttivo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

C) Funzionamento 

Il consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il consiglio direttivo:

* è validamente riunito quanto sono presenti almeno la metà dei consiglieri;

* è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

* delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’organo di controllo.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente e possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al presidente l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio direttivo. 

D) Doveri dell'ufficio 

I componenti il consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I consiglieri devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio direttivo, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

I consiglieri rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

 

Art. 10) Presidente e vice presidente 

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, è eletto del consiglio direttivo al suo interno e rimane in carica fintanto che rimane in carica il consiglio direttivo.

A fare data dall’iscrizione nel registro unico del terzo settore, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel predetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente.

 

Art. 11) Organo di Controllo 

A) Funzioni 

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l’organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione 

Se collegiale, l’organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l’organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l’organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l’organo di controllo è incompatibile con quella di consigliere.

 

Art. 12) Revisione legale dei conti 

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione 

A) Composizione 

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà della stessa, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di euro 52.000,00 (cinquantaduemila) che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’organo di controllo devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Destinazione 

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Ove previsto dalla legge, con deliberazione del consiglio direttivo, sentito l’organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

 

Art. 14) Bilancio 

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’organo di controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del consiglio direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il consiglio direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del consiglio direttivo, all’organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

 

Art. 15) Devoluzione 

Salve le inderogabili norme di legge, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del consiglio direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

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